Art. 7 · Norme transitorie e finali

Art. 7

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 17 nov 1999
1. I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 358
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