Art. 9
9 / 9In vigore dal 28 dic 1999
1. In qualsiasi momento la struttura regionale competente può, previa diffida, sospendere, fino ad un periodo massimo di un anno, l'autorizzazione ai macelli e l'iscrizione all'albo dei produttori, ove vengano meno da parte degli interessati sia l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento che i requisiti richiesti.
Trascorso il termine prefissato nella diffida, in caso di inadempienza la struttura regionale competente procede alla revoca dell'autorizzazione ai macelli o alla cancellazione dall'albo dei produttori. La revoca e la cancellazione sono definitive in caso di recidiva.
2. Allo stesso modo il Ministero per le politiche agricole può sospendere o revocare le autorizzazioni concesse agli organismi privati di controllo in caso di perdita dei requisiti prescritti, di violazione della normativa comunitaria o se venga accertata la mancanza dei dovuti requisiti anche dopo che sia avvenuta l'autorizzazione in forza del silenzioassenso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1999
Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli, Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 267
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-10;465#art-9