Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 dic 1999
1. Gli impianti di macellazione autorizzati iscrivono in registri separati per ogni tipo di allevamento le indicazioni prescritte dal precedente relativamente al nome e indirizzo dei produttori e al numero di capi allevati per ciascun ciclo di produzione. Il registro è conforme al modello riportato nell'allegato D del presente regolamento. 2. Il pollame è consegnato alle imprese di macellazione in gabbie separate e identificate per tipo di dicitura ai sensi del precedente . Le imprese effettuano le operazioni di macellazione del pollame in questione soltanto in determinati giorni e secondo le modalità da concordare con gli organismi di controllo autorizzati operanti sul territorio. Il pollame, a qualunque titolo detenuto dal macello, è mantenuto in spazi prestabiliti, in condizioni tali da essere separato dagli altri animali. 3. I produttori tengono aggiornato un registro conforme al modello riportato nell'allegato E del presente regolamento da cui risulti, secondo il tipo di allevamento il numero dei capi presenti nell'allevamento, quello dei capi venduti e il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
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