Art. 1
1 / 9In vigore dal 28 dic 1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906 /90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n. 1538/91;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata, nel supplemeto ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;
Considerata l'opportunità, per ragioni logisticoterritoriali, che l'iscrizione all'elenco regionale dei produttori, siano esse persone fisiche o giuridiche, sia effettuata presso la struttura dell'amministrazione regionale competente nella materia agricola disciplinata dal presente regolamento (di seguito indicata come struttura regionale competente), ove è ubicata la sede legale dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli stabilimenti di macellazione, per le stesse ragioni logisticoterritoriali, sono concesse dalle strutture regionali competenti ove è ubicata la sede legale dello stabilimento;
Ritenuto necessario, tuttavia, dover indicare con schemi uniformi al fine di un'armonizzazione sul territorio sia le formalità cui devono attenersi i produttori e i macelli nel chiedere rispettivamente l'iscrizione all'elenco regionale nonché le autorizzazioni ad apporre le diciture particolari sulle carni macellate relative al tipo di allevamento e alimentazione dei volatili, nonché precisare le modalità seguite da parte delle strutture regionali competenti e i criteri di controllo per il rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale o dell'autorizzazione ai macelli;
Ritenuto che il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'allevamento, l'uso delle etichette da parte dei macelli e la commercializzazione delle carni di pollame con particolari diciture possa essere esercitato dagli organismi rispondenti alla normativa EN 45011 citata nel regolamento n. 1538/91, che abbiano presentato al Ministero per le politiche agricole richiesta di autorizzazione ad effettuare i controlli ed abbiano ottenuto il parere di conformità del comitato di valutazione operante in seno al Ministero stesso e che la vigilanza su tali organismi sia effettuata dal Ministero stesso per la regolarità dello status giuridico e tramite le strutture regionali competenti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti relativi alle imprese che hanno sede legale nel territorio di rispettiva competenza;
Considerato, parimenti, che nelle regioni in cui opera una autorità pubblica regionale designata ai controlli, detto organismo, previa comunicazione al Ministero per le politiche agricole, possa provvedere ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, al controllo dei macelli e dei produttori della carne di pollame con particolari diciture;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Statoregioni nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modifiche, in particolare l', comma 11;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;
Vista la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999;
Adotta il seguente regolamento:
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1. Le imprese di macellazione avicole possono essere autorizzate ad apporre particolari diciture atte ad individuare, per ciascuna specie avicola, il tipo di allevamento e di alimentazione di seguito indicate:
a) "alimentato con il...% di...%";
b) "estensivo al coperto";
c) "all'aperto";
d) "rurale all'aperto";
e) "rurale in libertà".
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Nota redazionale
Il testo delle premesse è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/12/1999, n. 299 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-10;465#art-1