Art. 2 · Campionamenti e autorizzazione del personale

Art. 2

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Campionamenti e autorizzazione del personale

In vigore dal 26 ott 1999
1. I campionamenti previsti nell'esperimento di cui all' sono eseguiti da personale, autorizzato con provvedimento del Ministero per le politiche agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall' della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale personale esegue i campionamenti previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa sementiera da cui dipende. 2. Il personale di cui al comma 1, partecipa ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo un esame ufficiale, organizzato secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, cui sono demandati il coordinamento tecnico dell'organizzazione dell'esperimento di cui all' e la verifica dei risultati conseguiti. 3. L'attività del personale di cui al comma 1, per quanto riguarda il campionamento di sementi, è soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal Ministero per le politiche agricole, sentito l'Ente nazionale delle sementi elette, se il personale autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostra la diligenza professionale, non si attiene alle istruzioni impartite o emergono divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei campionamenti e nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento rispetto a quelli ufficiali. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al personale interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della medesima legge. 5. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 3, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua campionamenti ufficiali in misura pari almeno al 5% della totalità dei campioni sottoposti a certificazione da parte della singola impresa aderente all'esperimento di cui al precedente , volti ad accertare la correttezza dei campionamenti effettuati dal personale autorizzato ai sensi del comma 1. 6. La percentuale dei campionamenti di cui al precedente comma 5, può essere aumentata almeno fino al 20% in relazione alla necessità di chiarire eventuali dubbi e se l'impresa partecipa all'esperimento per la sola componente "campionamento". 7. Le imprese che aderiscono all'esperimento di cui all', presentano apposita domanda all'Ente nazionale delle sementi elette entro un termine stabilito dal medesimo Ente che notifica al Ministero per le politiche agricole l'elenco di tutte le imprese partecipanti, ai fini della comunicazione di cui all'. 8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati di analisi ottenuti dai campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di riferimento della partita indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a campionamento sotto sorveglianza ufficiale. 9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, prelevati in conformità all'esperimento di cui al precedente , secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.
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