Art. 1
1 / 12Adempimento dell'obbligo scolastico
In vigore dal 17 set 1999
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere
del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27 maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio
1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2743 del 19 luglio 1999);
Emana
il seguente regolamento:
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Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di
scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-08-09;323#art-1