Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 29 gen 2000
1. Le monete di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, da cedere, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, nell'ambito dei contingenti autorizzati con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono assunte in carico dalla cassa speciale, con le modalità di cui al precedente e custodite in separati settori della sacristia di riserva.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-25