Art. 21
21 / 29In vigore dal 29 gen 2000
1. I valori assunti in carico vengono posti, in ordine di consegna, nella sacristia di riserva in settori distinti per taglio.
2. Tale sacristia è dotata di opportuni sistemi di sicurezza; la porta di accesso è munita di due serrature a diverso congegno le cui chiavi ed i relativi doppi sono custoditi dal cassiere speciale e dal controllore capo della cassa speciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-21