Art. 21

Art. 21

21 / 29
In vigore dal 29 gen 2000
1. I valori assunti in carico vengono posti, in ordine di consegna, nella sacristia di riserva in settori distinti per taglio. 2. Tale sacristia è dotata di opportuni sistemi di sicurezza; la porta di accesso è munita di due serrature a diverso congegno le cui chiavi ed i relativi doppi sono custoditi dal cassiere speciale e dal controllore capo della cassa speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-21