Art. 1 · D e f i n i z i o n i

Art. 1

1 / 12

D e f i n i z i o n i

In vigore dal 13 ott 1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e, in particolare, l', ai sensi del quale è stato istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" (di seguito "Fondo") per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489 e, in particolare, l', ai sensi del quale la società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali era titolare l'ente originario e stipula apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo, altresì, alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni; Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 1995 tra il Ministero del tesoro e l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (di seguito "Artigiancassa") per disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione tra cui il Fondo, la quale, all', prevede che l'amministrazione dei fondi medesimi è affidata ad un Comitato, nominato dal Ministro del tesoro, cui spetta, tra l'altro, il compito di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la disciplina degli interventi agevolativi, per quanto non direttamente disciplinato dalle leggi e dai decreti ministeriali; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l', comma 101, come novellato dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il quale prevede: che la garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani; che a valere sul Fondo l'Artigiancassa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti anche in misura diversa da quella prevista dalla legge n. 1068 del 1964; che i predetti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa con contabilità separata; Ritenuto che occorre conseguentemente modificare la convenzione del 16 novembre 1995 per adeguarla alle prescrizioni della nuova normativa in materia; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999 (parere n. 44/99); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 32568 del 9 aprile 1999 e nota n. 34157 del 2 giugno 1999); Adotta il seguente regolamento: . D e f i n i z i o n i 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "Fondo" indica il Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., ai sensi dell' della legge n. 1068 del 1964; b) "impresa" indica l'impresa artigiana, costituita anche in forma cooperativa o consortile, iscritta negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) "confidi" indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; d) "altri fondi di garanzia" indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; e) "banche" indica gli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993; f) "intermediari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; g) "garanzia diretta" indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente alle banche e agli altri intermediari; h) "controgaranzia" indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia; i) "cogaranzia" indica la garanzia prestata direttamente a favore delle banche e degli intermediari, congiuntamente ai confidi e agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione europea o da questa cofinanziati; l) "tasso di riferimento" indica il tasso di cui agli del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994; m) "finanziamenti a breve termine" indica i finanziamenti di durata inferiore a diciotto mesi effettuati a favore delle imprese artigiane per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attività di gestione; n) "finanziamenti a medio e lungo termine" indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a diciotto mesi, effettuati a favore delle imprese artigiane a fronte di investimenti sia materiali che immateriali sul territorio nazionale; o) "fideiussione" indica l'obbligazione assunta dall'Artigiancassa a valere sul Fondo nei confronti di terzi a garanzia dell'adempimento cui è tenuta l'impresa artigiana. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-1