Art. 4
4 / 9Richiesta e concessione dell'indennizzo
In vigore dal 3 ago 1999
1. La domanda per la richiesta dell'indennizzo, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell', della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'indennizzo, è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua altresì l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, che pertanto potranno essere trasmesse a partite da tale data.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, accerta, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, esclusivamente la completezza e la regolarità delle richieste e, controllate le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati ai sensi del comma 1; nei successivi trenta giorni è effettuata la relativa erogazione.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.
4. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 5, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda.
5. Sono motivi di esclusione ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda rilevanti ai fini della concessione dell'indennizzo;
c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;
d) la mancanza della firma e dell'autenticazione nei modi previsti.
6. Successivamente all'erogazione dell'indennizzo è effettuata l'attività di controllo sulla sussistenza dei requisiti, anche attraverso apposite procedure informatiche; nell'ambito dell'effettuazione di tale attività può essere richiesta al soggetto beneficiario l'eventuale documentazione ritenuta necessaria.
Qualora il soggetto beneficiario sia un socio di società di persone l'attività di controllo può essere estesa alla società stessa. Per l'esercizio della predetta attività il Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'attività di controllo è conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione dell'indennizzo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.
7. Qualora siano state restituite più autorizzazioni deve essere presentata un'unica domanda di richiesta di indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-4