Art. 2 · R e q u i s i t i

Art. 2

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R e q u i s i t i

In vigore dal 3 ago 1999
1. La concessione dell'indennizzo di cui all' è subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8 maggio 2000 dell'attività di vendita al dettaglio di cui all'; b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di cui alla lettera a) del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di cui all'. In caso di titolarità di più autorizzazioni la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia in possesso; c) iscrizione per almeno cinque anni nella gestione INPS per gli esercenti attività commerciali. 2. Ai fini di cui al comma 1 e con riferimento ai soci di società di persone che effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue: a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque attività di vendita al dettaglio di cui all', anche in qualità di socio di altre società di persone di vendita al dettaglio; dovrà quindi recedere dalla società nel caso la stessa eserciti altre attività di cui all', comma 1. La società, qualora titolare di più autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale, è tenuta a cessare la sola attività di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilità di continuare le altre attività di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio; b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio grava sulla società; c) il requisito dell'anzianità contributiva è riferito unicamente al socio richiedente l'indennizzo.
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