Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 4 ago 1999
1. I tuberi seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi. 2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-17;253#art-6