Art. 5 · Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio

Art. 5

5 / 10

Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio

In vigore dal 5 ago 1999
Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio 1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri che, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, identificati con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, notificano, al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel cui territorio vengono stoccate le patate, le seguenti informazioni: a) indirizzo del primo stoccaggio e indirizzo esatto del primo acquirente; b) varietà e quantità delle patate destinate al consumo introdotte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-06-01;260#art-5