Art. 4 · Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per i tuberiseme

Art. 4

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Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per i tuberiseme

In vigore dal 5 ago 1999
Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per i tuberiseme 1. Tutte le partite di tuberiseme olandesi introdotte nel territorio nazionale restano a disposizione dei servizi fitosanitari regionali nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica citata all', e comunque fino ad avvenuta effettuazione dei controlli da parte degli ispettori fitosanitari, e che consistono nel prelevamento dei campioni e nell'effettuazione delle analisi batteriologiche al fine di verificare l'eventuale presenza del batterio in questione nonché nelle verifiche documentali. 2. Tutte le partite campionate restano in quarantena sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi. 3. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole le relazioni tecniche dettagliate sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 giugno 1999.
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