Art. 23 · Attività dei professionisti
Capo IV

Art. 23

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Attività dei professionisti

In vigore dal 12 giu 1999
1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164#art-23