Art. 5 · Autorità competenti e procedure autorizzative

Art. 5

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Autorità competenti e procedure autorizzative

In vigore dal 26 lug 2001
1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. 2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. 3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivi provvedimenti dal sindaco del comune interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza. 4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3, è fissata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10 dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-5