Art. 4 · Funzioni di indirizzo

Art. 4

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Funzioni di indirizzo

In vigore dal 26 lug 2001
1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della Conferenza di servizi di cui all' della legge n. 137/1997: a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto; b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati. 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorità competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 2001, n. 266 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2001, n. 29), "Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-05-24;246#art-4