Art. 6
6 / 8In vigore dal 7 set 1999
1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.
2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.
4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-04-13;293#art-6