Art. 4
4 / 8In vigore dal 3 lug 1999
1. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio devono sottoporre il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi Pinus L. e Chamaecyparis Spach è di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e nel caso dei vegetali del genere Juniperus L. è comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1 aprile al 30 giugno) con ispezioni periodiche.
Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente degli organismi nocivi citati al comma 2 dell'.
2. Detta quarantena deve:
a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
b) comprendere, per ogni elemento del materiale:
I. esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
II. esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;
c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-03-30;216#art-4