Art. 1
1 / 12O g g e t t o
In vigore dal 7 mag 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l', comma 1, lettera l), della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall' del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali;
Visto l'articolo 15, comma 1, della legge n. 84 del 1994 come modificato dall' del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione deIle commissioni consultive locali;
Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998 con il quale sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portutali ed alle commissioni consultive locali;
Ritenuta, altresì, la necessità di modificare il decreto ministeriale suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplona le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita, del rappresentante dei dipendenti delle autorità portuali in seno alle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 84 del 1994, nonché dei rappresentanti degli stessi lavoratori e dipendenti in seno ai comitati portuali di cui all' della citata legge n. 84 del 1994.
2. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione consultiva locale e il comitato portuale vengono a scadenza nello stesso trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-03-17;105#art-1