Art. 8 · Direttore generale

Art. 8

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Direttore generale

In vigore dal 10 apr 1999
1. Il direttore generale dell'Istituto, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, è nominato dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta. 2. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori, è collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
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