Art. 4 · Programmi di intervento

Art. 4

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Programmi di intervento

In vigore dal 10 apr 1999
1. L'INRM predispone programmi triennali di attività che vengono trasmessi al Ministero, che ne valuta la coerenza con gli indirizzi generali di programmazione della ricerca nazionale di cui all'articolo l del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 2. Le risorse finanziarie dell'INRM sono costituite dai contributi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché dai corrispettivi di contratti e convenzioni, da proventi di attività proprie e da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all', comma 1, che collaborano, previa convenzione, alle attività del medesimo. 3. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di cui all'.
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