Art. 11
11 / 11P e r s o n a l e
In vigore dal 10 apr 1999
1. La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituita da venti unità e con i regolamenti di cui all', è articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'Istituto. Le modalità di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni pubbliche e degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. Presso l'INRM opera personale comandato da pubbliche amministrazioni e, previo assenso e nell'ambito di convenzioni, personale delle università, di enti pubblici e privati e delle imprese.
3. Entro i limiti del proprio bilancio l'INRM può stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 1999
Il Ministro: Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-02-17;72#art-11