Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 dic 2017
Ai fini del presente regolamento si intende per: benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai seguenti codici doganali: NC27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036; pompa di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina. Può essere dotato di idonea unità di pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure può essere collegato ad un sistema di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità erogate; il distributore, inserito in un impianto di distribuzione di carburanti privato, può essere sprovvisto di detti dispositivi; dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei vapori - fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato più brevemente come sistema di recupero dei vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonché tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza; impianto preesistente di distribuzione di carburanti; installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997; erogato: il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1999-01-20;76#art-2