Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mar 1999
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto l'articolo 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, recante regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098; 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423; Vista la direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 novembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 19 novembre 1998; Adotta il seguente regolamento: . 1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, è modificata come segue: a) all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente: " t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinché il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attività, sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanità"; b) all'articolo 3, primo comma, lettera f), n. 3), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "le modalità per l'autorizzazione dei centri nei quali si può effettuare la disinfezione nonché quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria"; c) all'articolo 3, primo comma, lettera i), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "tuttavia, quando il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalità di certificazione è consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorità del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali"; d) all'articolo 9, i termini "mercato" e "mercati" sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "centro di racccolta" e "centri di raccolta": Inoltre: 1) il terzo comma è abrogato; 2) al quarto comma sono soppresse le parole "o dal luogo di raccolta"; 3) al quinto comma sono soppresse le parole "nel luogo di raccolta"; 4) al sesto comma sono soppresse le parole "e dei luoghi di raccolta"; e) dopo l'articolo l0 -bis è aggiunto il seguente: "10-ter. - Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, il veterinario ufficiale che rilascia il certificato sanitario di accompagnamento degli animali si assicura che, gli animali non nati nell'azienda di partenza e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio italiano, siano inseriti nel gruppo di destinazione solo se non ne compromettono lo stato sanitario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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