Art. 9 · Autocertificazione di adempimento

Art. 9

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Autocertificazione di adempimento

In vigore dal 5 feb 1999
1. Ad integrazione di quanto stabilito dai programmi regionali, il beneficiario che abbia diritto al pagamento degli aiuti annuali per la manutenzione e per il mancato reddito è tenuto a presentare annualmente, per tutta la durata dell'impegno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di cui all' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo schema in allegato 2 al presente regolamento, con la quale attesti di aver adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la domanda di adesione e risultanti dal programma regionale e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia. 2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere presentata agli uffici regionali competenti entro il 31 agosto di ciascun anno d'impegno. 3. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma è presupposto indispensabile per l'inserimento del beneficiario negli elenchi di liquidazione degli aiuti annuali per la manutenzione ed il mancato reddito.
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