Art. 3
3 / 19Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento
In vigore dal 5 feb 1999
Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione
dei lavori di rimboschimento e miglioramento
1. Per verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intendono tutte le attività amministrative e tecniche, svolte sulle domande di adesione al regime di aiuti pervenute agli uffici delle regioni, e ritenute ammissibili da questi uffici, allo scopo di verificarne l'ammissibilità sia sotto il profilo formale e sostanziale che sotto il profilo tecnico, agronomico e forestale.
2. Nell'ambito delle verifiche istruttorie sono effettuati sopralluoghi nella misura minima del 50% delle domande risultate ammissibili sulla base della documentazione presentata.
In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dai programmi regionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 di seguito menzionati come programmi regionali, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.
3. Le verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento sono svolte dagli uffici regionali individuati dai rispettivi programmi regionali.
4. Nel corso dell'istruttoria l'A.I.M.A. supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, effettuando verifiche incrociate tendenti ad evitare che una azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di più aiuti incompatibili tra loro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-12-18;494#art-3