Art. 15 · Effetti della decadenza

Art. 15

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Effetti della decadenza

In vigore dal 5 feb 1999
1. La decadenza totale comporta la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente percepiti e l'esclusione totale dall'aiuto per le restanti annualità di impegno. 2. La decadenza parziale comporta l'esclusione parziale dall'aiuto e il conseguente ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario sulla base della superficie accertata, con le modalità descritte ai successivi comma 3 e 4, ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CE) n. 1648/95. 3. Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata in sede di controllo, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie, ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti già ricevute. 4. Oltre agli effetti di cui al precedente comma, salvi i casi di forza maggiore, ai soli fini del calcolo del premio effettivamente dovuto, la superficie accertata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata, nel caso in cui questa eccedenza di superficie superi del 3% o di 2 ettari, ma non più del 20%, la superficie accertata. 5. Le diminuzioni di cui al precedente comma 4 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali. 6. La restituzione degli importi di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta altresì, ai sensi dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di corrispondere i relativi interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata. 7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'autorità competenti. 8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario inadempiente, il cui importo sia almeno pari alla somma da restituire, comprensiva di interessi, l'organo regionale competente procede a detrarre tale somma dall'importo dovuto al detto beneficiario nel primo elenco di liquidazione emesso dopo la decisione di decadenza; in questo caso gli interessi cessano di decorrere dopo che la decadenza è stata comunicata all'interessato.
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