Art. 14 · Altri casi di decadenza

Art. 14

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Altri casi di decadenza

In vigore dal 5 feb 1999
1. La decadenza totale viene pronunziata nei casi di inadempimento di cui ai successivi commi 2 e 3 e/o di perdita sopravvenuta dei requisiti e presupposti necessari per l'adesione al programma. 2. La decadenza totale viene pronunciata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la collaborazione di cui al precedente , comma 6, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. 3. La decadenza totale viene inoltre pronunziata nei casi in cui, dopo l'accertamento finale e fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente , la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali accertati siano inferiori del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto e liquidati. 4. Le difformità inferiori alla soglia di cui al precedente comma comportano la decadenza parziale dall'aiuto.
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