Art. 10
10 / 19Verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione
In vigore dal 5 feb 1999
Verifiche per la concessione dell'aiuto
per la manutenzione
1. Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate dalle regioni annualmente nei primi cinque anni d'impegno, finalizzate alla concessione degli aiuti per le cure colturali, ad avvenuta esecuzione delle stesse.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono mirate all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all' del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione degli impianti realizzati e a tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente.
3. Il campione dei beneficiari da verificare annualmente tramite sopralluogo è stabilito dalle autorità regionali nella misura di almeno il 10% dei beneficiari, da determinarsi sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo del presente regolamento. In questa fase l'A.I.M.A. supporta le regioni con il sistema integrato di gestione e controllo.
4. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1 b al presente regolamento e che potrà essere integrato con allegati specifici in relazione alla peculiarità del programma regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-12-18;494#art-10