Art. 5 · Reiterazione dell'istanza
Titolo I

Art. 5

5 / 15

Reiterazione dell'istanza

In vigore dal 2 mar 1999
1. Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilità è adottato previo parere della commissione. 2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.
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