Art. 1 · Conferimento della rappresentanza

Art. 1

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Conferimento della rappresentanza

In vigore dal 26 gen 1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i limiti e le modalità per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche e società di gestione del risparmio; Visto altresì l'articolo 201, comma 12, del medesimo decreto legislativo che prevede l'applicazione di tale disposizione anche agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998; Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . Conferimento della rappresentanza 1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita alla impresa di investimento, alla banca, alla società di gestione del risparmio o all'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale, secondo le disposizioni del presente regolamento.
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