Art. 1
1 / 4F i n a l i t à
In vigore dal 28 gen 2000
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l';
Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visto l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che detta disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento della terza prova scritta;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);
Emana
il seguente regolamento:
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F i n a l i t à
1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Note all'articolo
- Il Decreto 8 novembre 1999, n. 520 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, sono confermati per l'anno scolastico 1999-2000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-18;357#art-1