Art. 1 · Campo di applicazione e particolari esigenze

Art. 1

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Campo di applicazione e particolari esigenze

In vigore dal 5 nov 1998
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l', comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall' del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi; Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate: a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall' della legge del 9 maggio 1989, n. 168; b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi; c) nella necessità di garantire, con unifornità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità; d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse; Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue: a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze; b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze; c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture; d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore; e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni; f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo; g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità; h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni; i) alcune università sono articolate in più sedi o poli; l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede; m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento; Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l', essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998); Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione e particolari esigenze 1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-08-05;363#art-1