Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 mar 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l', commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; Considerata la necessità di disciplinare l'accertamento delle idoneità professionali ed il conseguimento delle abilitazioni di cui al suindicato , commi 3 e 4; Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1262 del 10 ottobre 1997); Adotta il seguente regolamento: . 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, di cui all'allegato A (che forma parte integrante del presente decreto). 2. Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie extraurbane, nessun agente può essere adibito ad impartire disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta dei mezzi in esercizio sulle linee aziendali, se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell'allegato A sopra citato. 3. Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.), tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del direttore di esercizio ed in relazione all'organizzazione dell'esercizio dell'azienda stessa, approva le qualifiche del personale, fra quelle previste dall'organico aziendale, per le quali sia necessario conseguirel'abilitazione per l'espletamento delle specifiche funzionipreviste dalle norme di cui al medesimo allegato A.
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