Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti›Parte terza
Art. 8
28 / 29Sospensione e revoca del certificato di idoneità
In vigore dal 12 mar 1999
1. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici nell'agente abilitato, l'azienda o il competente U.S.T.I.F. possono disporre, in qualunque momento, che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione. L'azienda non può utilizzare l'agente alle mansioni di guida in attesa dell'esito dalla visita di cui sopra.
2. In caso di esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, è sospesa la validità del certificato di idoneità. Il competente U.S.T.I.F. provvede a sospendere o revocare il suddetto certificato.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione. La successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.
4. La revoca o la sospensione della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale comporta la conseguente revoca o sospensione del certificato di idoneità.
5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere nell'agente abilitato dei requisiti di idoneità alla guida, il competente U.S.T.I.F può sospendere la validità del certificato di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della idoneità stessa, da effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente .
6. Se entro il termine di cui al precedente comma 5 l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità, ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato di idoneità viene revocato.
Storico versioni
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