Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti›Parte terza
Art. 5
25 / 29Autorizzazione alla guida
In vigore dal 12 mar 1999
I candidati che hanno superato la prova d'esame possono essere destinati dall'azienda a svolgere le funzioni di conducente in via provvisoria. Dopo aver adempiuto continuativamente alle funzioni di conducente in servizio pubblico per un periodo di tempo determinato dal direttore di esercizio in relazione alle caratteristiche dell'azienda, in parte con l'assistenza di un guidatore già abilitato, i candidati, su proposta dell'azienda stessa, vengono autorizzati dall'U.S.T.I.F. a condurre in via definitiva i convogli tramviari sull'intera rete urbana, mediate rilascio del certificato di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-abn-5