Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti›Parte terza
Art. 4
24 / 29Svolgimento degli esami
In vigore dal 12 mar 1999
L'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è effettuato da una commissione composta da un ingegnere dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere una sufficiente conoscenza:
a) delle norme sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei convogli tramviari;
b) delle norme aziendali concernenti le funzioni di conducente di tramvie;
c) della costituzione e funzionamento dei veicoli tramviari;
d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. I candidati vengono giudicati "idonei" o "non idonei". Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. competente per territorio. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole, possono essere ripresentati dall'azienda ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di tirocinio e siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente prova, previo rinnovo della domanda e della certificazione prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-abn-4