Allegato A Norme per gli esami di idoneita' degli agenti›Parte Prima
Art. 5
5 / 29Accertamento dell'idoneità
In vigore dal 12 mar 1999
1. Il giudizio relativo a ciascuna prova viene espresso subito dopo l'effettuazione della stessa.
2. Perché il candidato sia dichiarato idoneo è necessario che, per ogni prova, la commissione abbia espresso, all'unanimità, giudizio favorevole. I candidati che non ottengono tale giudizio in una prova non sono ammessi a sostenere quella successiva.
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