Parte II
Art. 5
5 / 37SPESE DI ISTRUTTORIA
In vigore dal 8 dic 1998
1. Quando una domanda è ammessa all'istruttoria, il Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (di seguito indicata con D.G. M.C.T.C.), dà comunicazione al richiedente, il quale provveda, entro trenta giorni, al versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato della somma prevista per le presunte spese di missione al personale incaricato dell'istruttoria tecnica, salvo conguaglio ad ultimazione dell'istruttoria medesima.
Prima dell'apertura dell'impianto all'esercizio, viene in ogni modo prodotta dall'interessato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a saldo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-5