Art. 37
Parte VI

Art. 37

37 / 37
In vigore dal 8 dic 1998
1. I progetti degli impianti presentati successivamente alla data del 31 dicembre 1998 soddisfano i requisiti fissati dal presente regolamento. Per i progetti che sono presentati entro la predetta data, è facoltà proporre soluzioni costruttive adeguate in tutto o in parte al presente aggiornamento. 2. Per gli impianti già costruiti, e per quelli che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23. 3. Sono abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 1998 Il Ministro: BURLANDO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 353
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-37