Art. 3 · DOCUMENTAZIONE
Parte II

Art. 3

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DOCUMENTAZIONE

In vigore dal 8 dic 1998
1. La domanda di approvazione del progetto è proposta secondo le norme di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753. 2. La documentazione di cui al precedente comma 1 è firmata, oltrechè dal richiedente la concessione, da ingegnere progettista abilitato all'esercizio della professione in Italia. 3. Quando singole parti della documentazione tecnica, concernenti settori specialistici diversi, sono redatte da professionisti differenti, in possesso ciascuno di specifiche specializzazioni, gli elaborati sono firmati anche dal predetto responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità di tali parti. 4. Alla documentazione è unita una dichiarazione nella quale il progettista assicura: a) l'esatta rispondenza del disegno del profilo del terreno, assunto quale base del progetto, alla configurazione effettiva del terreno stesso; b) di avere compilato il progetto ed impostato e condotto i calcoli di stabilita relativi alle varie parti dell'impianto in osservanza delle presenti norme e secondo i dettami della tecnica moderna.
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