Parte III
Art. 27
27 / 37IMPIANTO DI MESSA A TERRA ELETTRICA
In vigore dal 8 dic 1998
1. Le funi e le parti metalliche delle stazioni e dei sostegni di linea ed in generale dell'impianto sono collegate elettricamente a terra.
2. È consentita la realizzazione del collegamento a terra delle funi interessate dai circuiti elettrici previsti nell'impianto, con esclusione di quelle aventi compito di portante, inserendo uno o più apparecchi erogatori od utilizzatori di energia elettrica, i quali presentano la necessaria continuità per il convogliamento a terra delle cariche elettrostatiche e sono protetti, in ciascuna delle stazioni, da idonei scaricatori a bassa tensione.
3. L'impianto di messa a terra è costituito da dispersori collegati alle parti metalliche interessate per mezzo di conduttori di terra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-27