Art. 27 · IMPIANTO DI MESSA A TERRA ELETTRICA
Parte III

Art. 27

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IMPIANTO DI MESSA A TERRA ELETTRICA

In vigore dal 8 dic 1998
1. Le funi e le parti metalliche delle stazioni e dei sostegni di linea ed in generale dell'impianto sono collegate elettricamente a terra. 2. È consentita la realizzazione del collegamento a terra delle funi interessate dai circuiti elettrici previsti nell'impianto, con esclusione di quelle aventi compito di portante, inserendo uno o più apparecchi erogatori od utilizzatori di energia elettrica, i quali presentano la necessaria continuità per il convogliamento a terra delle cariche elettrostatiche e sono protetti, in ciascuna delle stazioni, da idonei scaricatori a bassa tensione. 3. L'impianto di messa a terra è costituito da dispersori collegati alle parti metalliche interessate per mezzo di conduttori di terra.
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