Parte I
Art. 2
2 / 37SCOPO DEL REGOLAMENTO
In vigore dal 8 dic 1998
1. Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti in servizio pubblico, di cui al precedente , comma 1. Le disposizioni tecniche particolari di costruzione e di esercizio per gli impianti di cui al precedente , comma 1, denominate Prescrizioni Tecniche Speciali, vengono emanate, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, mediante decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentita la CFAT.
2. I prodotti ed i materiali provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea, come pure i prodotti ed i materiali provenienti dagli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, sono accettati ai fini dell'approvazione degli impianti di cui al presente regolamento. In ogni caso il livello di sicurezza non può essere inferiore a quello previsto dalle norme o dalle regole tecniche nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-2