Parte III
Art. 13
13 / 37VELOCITÀ E INTERVALLO MINIMO TRA I VEICOLI
In vigore dal 8 dic 1998
1. Negli impianti a collegamento permanente e velocità costante, quando le operazioni di imbarco e sbarco dei viaggiatori avvengono con i veicoli in movimento, la velocità e l'intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi sono tali da consentire ai viaggiatori stessi il comodo e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco, tenuto conto del tipo di impianto, delle modalità di svolgimento delle suddette operazioni, nonché dei sistemi di controllo dell'afflusso e deflusso dei viaggiatori.
2. Negli impianti a collegamento temporaneo la velocità di esercizio è fissata tenendo conto dei vincoli derivanti dalle operazioni di accoppiamento e di disaccoppiamento dei veicoli con la fune, delle modalità di passaggio dei veicoli stessi in corrispondenza dei sostegni e delle caratteristiche della linea. L'intervallo minimo tra i veicoli è fissato in funzione dei dispositivi di controllo previsti nelle fasi di accelerazione e rallentamento, degli spazi di arresto, della tutela della incolumità dei viaggiatori durante le fasi d'imbarco e sbarco. Non sono ammessi urti tra i veicoli in corrispondenza dei dispositivi di accelerazione e rallentamento, pur in presenza di un guasto ad uno degli elementi costitutivi di detti dispositivi.
3. Negli impianti a moto intermittente e collegamento permanente, la velocità massima in linea è fissata tenendo conto delle modalità di passaggio dei veicoli o dei treni di veicoli in corrispondenza dei sostegni e delle caratteristiche della linea. La distanza tra i veicoli di uno stesso treno viene determinata in modo da escludere la possibilità di urti tra gli stessi. La velocità durante le operazioni di imbarco e sbarco è tale da garantirne il sicuro svolgimento.
4. Velocità massima e intervallo minimo sono stabiliti dalla D.G.
MCTC.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-13