Art. 5
5 / 7Regime giuridico delle aree e delle opere
In vigore dal 22 ott 1998
1. Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.
2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione nè alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall', comma 2, si applica il canone indicato nell', comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-07-30;343#art-5