Capo II
Art. 8
8 / 16Revocabilità della concessione
In vigore dal 23 gen 1999
1. Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione può essere revocato qualora si accerti che esisteva o è sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-8