Art. 6 · Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione
Capo I

Art. 6

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Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione

In vigore dal 23 gen 1999
1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell', commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa. 2. Sono altresì iscritti gli ufficiali in ausiliaria, così come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non è rimborsabile, ancorchè non siano state erogate prestazioni. 3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.
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