Capo II
Art. 10
10 / 16Comitato unitario per il credito
In vigore dal 23 gen 1999
1. Le funzioni già attribuite al comitato speciale per il credito dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e al comitato per le sovvenzioni dall' della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono demandate - fatte salve le competenze riconosciute alla dirigenza ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ad apposito comitato unitario per il credito.
2. Il comitato di cui al comma precedente è composto dal presidente dell'Istituto, o da un suo delegato, e da tre consiglieri di amministrazione; dura in carica due anni e i relativi membri cessano dalle funzioni allo scadere del biennio, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente; intervengono, altresì, alle sedute del comitato due componenti del collegio dei sindaci dell'INPDAP, designati dal presidente del collegio stesso.
4. Il comitato è di regola convocato ogni mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.
È regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1998-07-28;463#art-10