Art. 1
1 / 2In vigore dal 16 set 1998
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiocircolatoria;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 30 settembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la nota, in data 27 luglio 1998, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. È individuata la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare con il seguente profilo: il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, provvede alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica.
2. Le mansioni del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono esclusivamente di natura tecnica; egli coadiuva il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie.
3. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:
a) pianifica, gestisce e valuta quanto necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature di cui è responsabile;
b) garantisce la corretta applicazione delle tecniche di supporto richieste;
c) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
4. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca nelle materie di sua competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-07-27;316#art-1